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Ultimo aggiornamento: 08-12-2012

In questi giorni torna alla ribalta la norma ammazza blog, questa volta è presente nel DDL Alfano al comma 29

[…]Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta […]

però per le trasmissioni radiofoniche e televisive, in caso di richiesta di rettifica, ecco cosa dice:

 Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

vediamo il decredo all’articolo 32-quinquies cosa dice al comma 3

La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, […]. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la richiesta all’Autorità (giudiziaria – vedi comma successivo ndG), che provvede ai sensi del comma 4.

Riassumendo: per una trasmissione televisiva la rettifica non è obbligatoria, anzi, se si pensa di aver detto cose vere, si può andare anche a processo ed è quindi un giudici a decidere; invece per un blog no: si deve rettificare e basta, anzi: se non lo fai ti becchi pure una multa.

Ci sono anche degli emendamenti ‘correttivi’ (http://www.agoradigitale.org/il-testo-del-comma-29-e-i-relativi-emendamenti) presentanti dai parlamentari di tutti, o quasi, gli schieramenti che modificano questo comma in modo tale che solo i giornali informatici sono soggetti a rettifica e che:

Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica quei contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un terzo contenuto principale.

Questo a mio avviso è una grande pecca di queste “correzioni” e  del comma 29 del DDL Alfano: tutti i contenuti, quindi anche i commenti “web”, dovrebbero essere soggetti a rettifica, solo che se l’autore non vuole, si dovrebbe procedere tramite l’autorità giudiziaria, insomma: l’autore del contenuto informatico non dovrebbe essere costretto alla rettifica in maniera coercitiva.

Luciano Giuseppe

 

Fonti:
http://www.agoradigitale.org/il-testo-del-comma-29-e-i-relativi-emendamenti
http://isegretidellacasta.blogspot.com/2011/09/la-casta-vuole-soffocare-la-liberta-su.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Comunicato_4_ottobre_2011
http://www.mcreporter.info/normativa/dlgv05_177.htm#Articolo32
http://punto-informatico.it/3294736/PI/News/emendamento-salva-blog-alla-camera.aspx